Art. 2.
(Definizione ed esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo).

      1. L'attività professionale di pizzaiolo, esercitata in forma di impresa ai sensi della legislazione vigente in materia, riguarda l'operatore che svolge un'attività di creazione e di lavorazione della pizza. In particolare, lo svolgimento di tale attività riguarda tutte le fasi della lavorazione della pizza, tra cui impastazione, preparazione delle palline di pasta, lievitazione, manipolazione, condimento e cottura; la pulizia generale personale e dell'ambiente di lavoro rispettando le norme igienico-sanitarie; l'organizzazione

 

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del magazzinaggio e la conservazione delle materie prime; l'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari con relative pulizia e manutenzione.
      2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta come dipendente o in maniera autonoma, anche presso una pizzeria d'asporto. Qualora l'attività sia svolta in maniera autonoma, il pizzaiolo può provvedere anche alla gestione dal punto di vista amministrativo, fiscale, dell'immagine, dei rapporti con i fornitori e con la clientela. Qualora l'attività sia svolta presso una pizzeria d'asporto, il pizzaiolo può provvedere anche alla consegna a domicilio.
      3. L'attività di cui al comma 1 è svolta in ambienti suddivisi in un'area riservata al pizzaiolo, dotata di forno e di banco, nella quale si procede alla preparazione dell'impasto e alla lavorazione della pizza, e in un'area riservata alla clientela. Nel caso di pizzeria d'asporto, la relativa attività è qualificata attività artigianale, con obbligo di autorizzazione per la somministrazione del prodotto all'interno del locale.